FATTURA ELETTRONICA DIFFERITA AL 15 SETTEMBRE PER LE FERIE DI AGOSTO

 

Possibile soluzione per emettere le fatture di agosto

 

In occasione delle ferie agostane è possibile emettere le fatture differite al 15 settembre per la consegna di beni o le prestazioni di servizi avvenute nel mese di agosto, a condizione che nella fattura elettronica (file xml) vengano indicati gli estremi dei Ddt per la consegna o altra idonea documentazione per le prestazioni di servizi. Resta fermo il conteggio dellimposta a debito nel mese di agosto (mese di effettuazione delloperazione).

 

Dal 1° luglio sono entrate in vigore le nuove regola di fatturazione, a seguito della fatturazione elettronica e dei corrispettivi telematici. Nulla cambia invece nella possibilità di documentare le operazioni ai fini Iva in due differenti modi, con la fattura differita o con la fattura immediata.

 

Emissione della fattura differita

In alternativa alla fattura immediata è sempre possibile emettere la fattura differita, ai sensi dellart. 21, co.4 let. d) del D.P.R. 633/72.

La fattura differita può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delloperazione, indicando in fattura la data di effettuazione delloperazione stessa.

Nel caso di cessione di beni, la consegna o spedizione deve risultare dal documento di trasporto Ddt o da altro documento aventi similari caratteristiche (di cui al D.P.R. 472/1996). Nella fattura differita si dovrà indicare la data e del numero del Ddt o del documento idoneo (scontrino parlante, ricevuta fiscale, documento commerciale parlante e buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche). Epossibile non indicare nella stessa il «dettaglio delle operazioni», cioè della «natura, qualità e quantità» dei beni ceduti (circolare 18/E/2014).

E il caso del venditore che consegna nellarco del mese di agosto dei beni, documentati da Ddt ed il 31 agosto emette le fattura differita, che potrà essere trasmessa elettronicamente entro il 15 settembre. In questo caso sarà il sistema ad assegnare la data di emissione al documento.

Si ricorda che la fattura differita per i beni non può essere emessa se prima dell’emissione del Ddt o di altro documento idoneo, viene pagato in tutto o in parte il corrispettivo (circolari 9 agosto 1975, n. 27 e 24 giugno 2014, n. 18/E).

Se si tratta di prestazione di servizi è necessario che nella fattura differita venga indicata la "idonea documentazione", dalla quale rilevarsi la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti (faq delle Entrate 52/2018) e può essere costituita da uno dei seguenti documenti: il contratto tra le parti, la nota di consegna dei lavori, la lettera d’incarico del servizio, la fattura proforma o avviso di parcella, un documento attestante l’avvenuto incasso (o bonifico), lo scontrino o il documento commerciale parlante con quietanza.

Ad esempio, un professionista che nel mese di agosto incasserà dei compensi professionali, per i quali non ha emesso la fattura proforma o l’avviso di parcella, potrà emettere entro il 15 settembre una fattura differita, indicando la descrizione della prestazione eseguita e gli estremi della contabile del bonifico ricevuto.

In tutti e due i casi resta fermo il conteggio dellimposta a debito nel mese di agosto (mese di effettuazione delle operazioni).

 

Estremi da indicare sulle fatture differite

Per emettere fatture differite da inviare allo Sdi è necessario che vengano indicati nel file xml gli estremi del Ddt (nel campo «DatiDDT» della sezione 2.1.7 «Dati Generali») o di altri documenti idonei (scontrino parlante, ricevuta fiscale, documento commerciale parlante e buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche).

Per le prestazioni di servizi è necessario indicare nel file xml gli estremi dellidonea documentazione (elementi «Causale» del macroblocco «Dati Generali» ovvero «AltriDatiGestionali» del macroblocco «DatiBeniServizi») dalla quale rilevarsi la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti.

Questi documenti possono essere analogici o informatici (circolare 8/E/2018), possono essere conservati in maniera cartacea e non devono obbligatoriamente essere allegati al file xml (risposta 6.3 delle Entrate all’evento del Cndcec del 15 gennaio 2019 e faq delle Entrate 120/2018 e 52/2018).

 

Emissione della fattura immediata

Dal 1° luglio le fatture immediate non devono più essere emesse entro le 24 ore del giorno di effettuazione delloperazione (come erano le regole fino allintroduzione della fatturazione elettronica), ma entro 12 giorni di calendario dal giorno di effettuazioni delloperazione. Nella circolare n. 14/E lAgenzia delle Entrate ha previsto che il contribuente potrà indicare nella fattura la sola data di effettuazione delloperazione, mentre la data di emissione (la data di trasmissione al Sdi) verrà assegnata direttamente dal sistema, senza necessità di intervenire con la seconda data allinterno del documento fattura.

 

Possibile soluzione per le fatture di agosto

Considerato il periodo delle ferie, la fatturazione differita può essere una possibile soluzione e le aziende e i professionisti possono “andare in vacanza” ed evitare, almeno nel periodo di chiusura, di controllare ogni 12 giorni gli estratti conto bancari, con la scelta di emettere l’e-fattura differita entro il 15 settembre. Lo stesso vale per chi vende beni, che può evitare la fattura immediata, da inviare al Sdi entro 12 giorni dalla consegna della merce.

Si ricorda che resta fermo il conteggio dellimposta a debito nel mese di agosto, mese di effettuazione delle operazioni.

 

 

17/08/2019

 

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